Art. 40.
(Princìpi e criteri in materia di testi unici per il riordino delle professioni regolamentate esistenti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti testi unici per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi generali della presente legge, nonché ai seguenti:

          a) riordinare le attività delle singole professioni, con eventuali accorpamenti degli Ordini e collegi professionali interessati, tenendo conto, in particolare, della compatibilità con le esigenze di circolazione dei titoli di studio richiesti per

 

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l'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione europea, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di libere professioni;

          b) perseguire una tendenziale uniformità, ove non incompatibile con il rispetto delle specificità delle singole professioni, delle disposizioni applicabili a ciascuna professione a seguito della adozione dei testi unici stessi;

          c) rinviare a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina degli aspetti organizzativi e procedimentali;

          d) effettuare la puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

          e) esplicitare le norme abrogate, anche implicitamente, da disposizioni successive;

          f) procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo;

          g) esplicitare quali disposizioni non inserite nel testo unico restano comunque in vigore;

          h) dichiarare l'abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

      2. Dalla data di entrata in vigore dei testi unici di cui al comma 1 sono comunque abrogate le norme non richiamate ai sensi della lettera g) del medesimo comma 1.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati sentiti gli Ordini e collegi professionali interessati nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Gli avvisi ed i pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,

 

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decorso il quale i decreti legislativi sono comunque emanati.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanati decreti legislativi correttivi e integrativi di questi ultimi, con le modalità previste dal comma 2 e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge e, in particolare, dal presente articolo.